Una utile guida su come muoversi e come avviare il proprio e-commerce

Il commercio elettronico, ovviamente, non è esente dagli adempimenti fiscali e legali e sono diverse le normative da rispettare.
Rispetto alle incombenze tipiche di altri settori stiamo parlando di cose di poco conto ma e’ sempre bene informarsi. Naturalmente, anche in questo caso, ci viene notevolmente in contro la rete, e diviene la nostra prima fonte di informazione. Il nostro consiglio e’ informarsi di persona leggendo quanto disponibile online, chiedere un parere al vostro commercialista e agire di concerto con lo stesso per adempiere alle procedure necessarie ad avviare un sito di e-commerce.

Fonte legislativa primaria in questo caso è il d. lgs. 114/98, che all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) dispone, anche per il commercio elettronico, la distinzione delle due diverse tipologie di attività: la vendita all’ingrosso e quella al dettaglio, rispettivamente b2b (businness to businness) e b2c (businness to consumer).
Quando si tratta di vendita al dettaglio, il caso a nostro parere, più vicino alle possibili attività su byoutique.com, il commercio elettronico, essendo effettuato “tramite altri sistemi di comunicazione”, rientra nelle “forme speciali di vendita” (art. 18). Pertanto per dare avvio al vostro nuovo e ulteriore modo di fare attività commerciale, bisogna dare preventiva comunicazione alla autorità competente, tramite un modulo denominato COM6BIS.
Nel caso di ditta individuale, la comunicazione va presentata al proprio Comune di residenza, mentre nel caso di società, va presentata al Comune dove la società ha la propria sede legale, con l’indicazione del possesso dei requisiti di accesso all’attività (elencati all’art. 5 d. lgs. 114/98) e del settore merceologico. In entrambi i casi, la comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio attività, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune. La violazione di queste disposizioni è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 22.
Il Decreto legislativo, compie ulteriori precisazioni doverose, in caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio, e precisa inoltre che tale normativa non si applica agli intermediari, quali gli agenti di commercio e gli agenti di affari in mediazione, e alle attività di vendita occasionali. Sono questi casi specifici, che potrebbero non riguardare chi è interessato ad aprire un eShop sulla nostra piattaforma, e che pertanto non sono trattati semplicemente per chiarezza di esposizione, e per non caricare oltremodo di informazioni utili, l’utente interessato. É comunque altamente consigliato, l’approfondimento della materia oltre questo articolo che ha solo l’intenzione di voler dare un primo approccio alla disciplina legale, per poter dare avvio alla propria attività.

Infine anche per le vendite via Internet, è doveroso rispettare la normativa vigente in materia di tutela del consumatore (d. lgs. 50/1992), in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza (d. lgs. 185/1999), nonché considerare le aree normative in materia di Disciplina dei contratti a distanza, diritto di recesso, IVA, Garanzie e condizioni di vendita.

Nella apposita sezione di byoutique.com, denominata “documentazione utile”, è possibile trovare il modello COM6BIS, e un vademecum per la sua compilazione.

Buon inizio, con byoutique.com!

Fonti:
http://www.sitidisuccesso.com/guida_ecommerce/aspetti_legali.html
http://www.gnet.it/newsletter/87.html